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PORTALE DELLE SEGNALAZIONI

Cos’è il Whistleblowing?

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 63, del 15 Marzo 2023, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 24/2023: “Attuazione della direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il Whistleblowing è l’istituto che tutela chi segnala, nel contesto dell’organizzazione a cui appartiene, irregolarità o situazioni di pericolo o rischio tali da poter arrecare un pregiudizio all’ente di appartenenza o a terzi.
Le nuove disposizioni mirano a rafforzare la tutela della riservatezza della persona segnalante (cd. whistleblower), ampliando l’ambito di applicazione e disponendo diverse garanzie contro eventuali atti ritorsivi.

Chi può segnalare una violazione?

Chiunque può effettuare una segnalazione, inclusi i dipendenti, ex dipendenti e candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti, i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell’attività aziendale.

Cosa si può segnalare?

Qualsiasi comportamento, atto od omissione commesso o che, sulla base di elementi concreti, potrebbe essere commesso nonché condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni.
Possono essere segnalate informazioni riferibili al personale della Cooperativa relative a violazioni di leggi e regolamenti. Non rientrano i reclami commerciali e le contestazioni o richieste legate a interessi di carattere personale per i quali sono disponibili canali dedicati.
Nello specifico, possono essere segnalate informazioni sulle violazioni aventi ad oggetto fatti riferibili a persone della Cooperativa o a Terzi, che possano integrare:
i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
iii) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
iv) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE;
v) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società);
vi) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’UE.
È importante che la segnalazione sia adeguatamente circostanziata, cioè che abbia un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa (es. elementi che consentono di identificare i soggetti convolti, il contesto, il luogo e il periodo temporale dei fatti segnalati e documentazione a supporto).

Quali canali bisogna usare per fare la segnalazione?

Le segnalazioni possono essere inviate attraverso il form online allegato e raggiungibile al seguente link SEGNALAZIONE ILLECITI, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.
Tale canale garantisce, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.
Il segnalante dovrà compilare l’apposto form online contenente i dati ritenuti essenziali per la segnalazione.
Alla segnalazione potrà essere allegata la documentazione ritenuta utile a comprovare le circostanze oggetto della segnalazione.

È possibile fare una segnalazione anonima?

Si, la segnalazione può essere effettuata anche in maniera anonima. Il segnalante potrà compilare il modello senza indicare le proprie generalità.

Cosa succede dopo la segnalazione?

A seguito dell’invio del form online, il segnalante riceverà un avviso di apertura della segnalazione.
Ove nella segnalazione il segnalante abbia dato il suo consenso a essere contattato riceverà informazioni sull’esito della segnalazione.

Chi riceve le segnalazioni?

Le segnalazioni sono ricevute dal Responsabile delle segnalazioni appositamente nominato dalla Cooperativa, che istruirà la segnalazione per gli approfondimenti istruttori che saranno ritenuti opportuni.
Entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione, ove il segnalante abbia fornito i dati sulla propria identità, è fornito un riscontro sullo stato e/o sull’esito della segnalazione.

Quali sono le tutele per il segnalante?

  • Fatti salvi gli obblighi di legge, l’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso. La riservatezza è garantita anche alle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione e ai facilitatori (ovvero, coloro che operano nel medesimo contesto lavorativo e assistono il segnalante nel processo di segnalazione).
  • Qualsiasi atto ritorsivo nei confronti del segnalante è da considerarsi nullo. Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione può comunicarlo ad ANAC. Le misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, si estendono anche ai facilitatori, ai colleghi e parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al segnalante.
  • Al ricorrere di determinate condizioni, sono previste limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione di informazioni coperte da obbligo di segreto, a tutela del diritto d’autore ovvero alla protezione dei dati personali.

Cosa accade se faccio una segnalazione falsa?

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale/ volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.
A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Coopertiva si riserva di applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Quali altri canali ci sono?

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è l’autorità che garantisce la correttezza dei sistemi di whistleblowing.
La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna (canale esterno, gestito da ANAC al link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
La persona segnalante, inoltre, beneficia delle tutele in materia di whistleblowing anche nel caso in cui effettui una divulgazione pubblica alle condizioni definite dall’art. 15 del D. Lgs. 24/2023: a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna o esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti dalla Legge; b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsione o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso.

Quale disciplina si applica in materia di trattamento dei dati acquisiti?

Le informazioni e i dati personali che vengono comunicati nel contesto delle segnalazioni sono trattati per gestire e dare seguito alle segnalazioni stesse, nonché indagare le eventuali condotte segnalate e adottare le misure necessarie in conformità con le leggi applicabili, inclusa la normativa in materia di protezione dei dati personali. Per maggiori informazioni sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali inclusi nelle segnalazioni e raccolti durante la procedura, vi invitiamo a consultare l’informativa per il trattamento dei dati (INFORMATIVA PRIVACY) dei segnalanti, segnalati o di altri soggetti terzi coinvolti disponibili sulla presente pagina.